sanit & fisco
di Redazione Economia
Il decreto Anticipi, approvato dal governo il mese scorso, ha approvato l’esenzione dell’Iva per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica a fini terapeutici. Nello specifico quelle volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, ma a condizione che le finalit terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con una sentenza del 27 ottobre scorso, come illustra il Sole 24 Ore, ha introdotto una novit: compito del medico provare che un caso specifico pu essere soggetto di esenzione Iva, dovendo chiedere al paziente, al momento del pagamento, il consenso all’utilizzo della documentazione medica ai fini fiscali e che, in mancanza di consenso, provveda alla fatturazione con Iva.
La documentazione
La legge stabilisce che interventi di chirurgia estetica sono esenti da imposta nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute. Il collegio delle Marche stabilisce che, ai fini di prova di tali condizioni, non sufficiente una descrizione della prestazione ma occorre presentare la documentazione clinica attendibile, completa e non anonima, la quale deve riconoscere il tipo di intervento ed esplicitare eventuali percorsi terapeutici.
La vicenda
La controversia nasceva da tre avvisi di accertamento con cui un ufficio marchigiano dell’Agenzia delle Entrate recuperava a un medico l’Iva sugli interventi di chirurgia plastico-ricostruttiva rese per un triennio, oltre a un determinato importo ai fini delle imposte dirette. Il contribuente adiva la Ctp (consulente tecnico di parte) di Ascoli Piceno, impugnando gli avvisi, ritenendo che le proprie prestazioni professionali avessero diritto all’esenzione dell’Iva. Le Entrate hanno contestato le argomentazioni del professionista, classificando le prestazioni argomento della vertenza non finalizzate alla cura psico-fisica del paziente. Cos, i giudici hanno stabilito che rimane a carico del contribuente l’onere di provare la sussistenza dei presupposti dell’invocata esenzione, dal momento che nella specifica vicenda l’Agenzia non era stata fornita della documentazione medica. importante specificare che nessuna sanzione stata applicata al medico, in quanto secondo i giudici si attenuto alle istruzioni dell’amministrazione finanziaria (come da circolare n. 4/E/2005), che possono aver contribuito a generare situazioni di incertezza.
Come usufruire dell’esenzione Iva
La possibilit di richiedere l’esenzione Iva su interventi di chirurgia estetica con finalit terapeutiche attiva dal 17 dicembre (data di entrata in vigore del dl Anticipi) e sar operativa per sempre, non avendo la misura bisogno di ulteriori rinnovi. La detrazione consiste, di fatto, nella possibilit di includere la spesa sostenuta per l’intervento nelle spese sanitarie detraibili, che poi vanno dichiarate nel modello 730 e per le quali prevista una detrazione Irpef del 19% con franchigia fino a 129,11 euro, analogamente a quanto avviene per le spese mediche. Se la spesa riguarda un intervento realizzato su figli a carico, sono i genitori o i tutori legali che hanno sostenuto la spesa a poter godere dell’esenzione Iva.
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27 gen 2024
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